La Mammone Srl si attiene alle disposizioni ministeriali per combattere la diffusione del virus Covid-19. Consideriamo “essenziale” continuare a garantire a tutti i nostri Clienti, Fornitori, Partners e collaboratori il necessario supporto per affrontare questa emergenza sanitaria.
Raccomandiamo a tutti di attenersi con il massimo rigore alle indicazioni degli organi preposti a gestire questa emergenza, compiendo “azioni” atte ad assicurare il bene di ognuno.
Misure di contenimento specifiche adottate per l’accesso al sito produttivo
Di seguito la descrizione delle specifiche misure di contenimento che dovranno essere adottate dagli appaltatori di lavori, servizi e forniture:
- non potranno accedere al sito produttivo i lavoratori con temperatura corporea superiore a 37,5 °C e che abbiamo avuto contatti, negli ultimi 15 giorni, con persone risultate positive al Covid-19;
- saranno consentite solo le attività manutentive strettamente necessarie per l’esercizio dell’attività o per il mantenimento delle condizioni di sicurezza. L’ingresso nei luoghi di lavoro (uffici, depositi etc.) è subordinato all’autorizzazione dal Datore di lavoro (o altra persona incaricata);
- dopo essere entrati nel piazzale gli appaltatori potranno scendere dal mezzo di trasporto e iniziare le proprie attività solo dopo l’autorizzazione dell’Azienda. Gli appaltatori potranno accedere solo alle aree in cui devono essere svolte le lavorazioni di propria competenza. I trasferimenti all’interno del sito dovranno essere limitati a quelli strettamente necessari e solo previa autorizzazione della committente;
- durante la permanenza all’interno del sito produttivo dovrà essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno 2 metri;
- I lavoratori che accedono al sito produttivo dovranno essere in possesso di adeguate maschere di protezione delle vie respiratorie: maschere con filtri FFP2/FFP3 o maschere chirurgiche dotate di marcatura CE o validazioni di legge. Le maschere di protezione dovranno essere indossate qualora le attività non consentano il rispetto della distanza interpersonale di cui al punto precedente (2 metri).
- durante lo scambio di documenti, oggetti o chiavi per l’accesso ai locali tecnici (esempio: gruppo antincendio, centrale termica, etc.) dovrà essere mantenuta la distanza di cui ai punti precedenti (utilizzare i ripiani di appoggio presenti);
- i corrieri e i trasportatori in genere che accedono al sito produttivo dovranno sostare davanti al portone del magazzino o in un’area indicata dal personale dell’Azienda. Solo se strettamente necessario e autorizzato dall’Azienda, i corrieri e i trasportatori in genere potranno scendere dal proprio mezzo per le attività di carico e scarico. Durante le attività di carico e scarico che non consentono il mantenimento della distanza di sicurezza di 2 metri, dovranno essere indossate maschere di protezione delle vie respiratorie.
Solo se autorizzato, sarà possibile accedere ai locali dell’Azienda. Le bolle e i documenti di trasporto dovranno essere consegnati in modo tale da garantire il mantenimento della distanza di sicurezza (utilizzare eventuali ripiani di appoggio predisposti dall’Azienda).